Art. 38
[1]Art. 1 sub. 21 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
[2]La misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 27, 28 e 29 e' ragguagliata ad una percentuale della pensione gia' goduta, dall'iscritto, o di quella che a questo sarebbe spettata, come segue:
- a)vedova senza prole il 50 per cento;
- b)vedova con prole avente diritto a pensione: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro figli o piu' il 75 per cento;
- c)orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro orfani o piu' il 60 per cento.
[3]Quando oltre alla vedova avente diritto a pensione esista prole di precedente matrimonio avente i requisiti prescritti per il diritto a pensione, ovvero la vedova non abbia la legale rappresentanza dei propri figli o viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani aventi i requisiti per il diritto a pensione, la pensione calcolata come alla lettera b) del presente articolo sara' cosi' ripartita: il 40 per cento alla vedova, il rimanente diviso in parti uguali tra tutti gli orfani predetti.
[4]Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso che tra gli orfani aventi diritto a pensione vi siano orfani maggiorenni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 28 del presente testo unico.
[5]Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sara' variata in conformita' delle percentuali suindicate.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti