Art. 67

[1]Perdita del diritto a pensione da parte dei collaterali e della madre

[2]Perdono il diritto a pensione i fratelli e le sorelle che raggiungono la maggiore eta' e la madre che contragga matrimonio salvo quanto previsto dall'art. 65 e dall'ultimo comma dell'art. 60.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art67 · fonte su Normattiva