Art. 56
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[1]Indennita' speciale annua spettante alle vedove e agli orfani e categorie assimilate
[2]Ai titolari di pensione di guerra indiretta di cui alla tabella G, annessa al presente testo unico, che non svolgano attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 e' liquidata, a domanda, una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre. L'indennita' specile pari ad una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre compete, a domanda, anche alla vedova e agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella N, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. La domanda di cui ai precedenti commi e' utile per il conseguimento dell'indennita' speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttiva di effetti, deve contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni pro scritte per l'attribuzione dell'indennita' stessa. Alla corresponsione dell'indennita' speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 18 maggio 1979 · versione 0 su Normattiva