Art. 62
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[1]Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra
[2]Il genitore di piu' militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche, la pensione piu' favorevole che gli compete. Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 40% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei collaterali e degli assimilati a genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione sempreche' si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 57 e 58.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 2 febbraio 1982 · versione 0 su Normattiva