Art. 62

[1]Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra

[2]Il genitore di piu' militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche, la pensione piu' favorevole che gli compete. ((Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo)). Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei collaterali e degli assimilati a genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione sempreche' si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 57 e 58.

Testo vigente dal 2 febbraio 1982, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art62 · fonte su Normattiva