Art. 101Assegno complementare

Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', hanno diritto a un assegno complementare, non riversibile, nella misura unica di L. 444.000 annue. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 gennaio 1980, n.9

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con decorrenza dal 1 gennaio 1981

La L. 26 gennaio 1980, n.9, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari e' soppresso l'assegno complementare di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 15 febbraio 1980, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art101 · fonte su Normattiva