Art. 101 — Assegno complementare
Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', hanno diritto a un assegno complementare, non riversibile, nella misura unica di L. 444.000 annue. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 gennaio 1980, n.9
6con decorrenza dal 1 gennaio 1981
La L. 26 gennaio 1980, n.9, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari e' soppresso l'assegno complementare di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 15 febbraio 1980, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva