Art. 83
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[1]Delimitazione della responsabilita' dello Stato per danni di guerra alle persone
[2]Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermita' ovvero, in caso di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di terzi.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 24 dicembre 1987 · versione 0 su Normattiva