Art. 86

[1]Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

[2]Le risultanze anagrafiche e di stato civile possono essere attestate, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici di guerra, anche mediante dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni. Mediante dichiarazione possono essere, altresi', attestati la frequenza a corsi legali di studi presso universita' o istituti superiori equiparati, in tutti i casi in cui, nel concorso degli altri requisiti prescritti, dalla frequenza stessa derivino diritti a termini del presente testo unico, nonche' lo stato di non occupazione ai fini del conseguimento dei benefici il cui conferimento e' subordinato all'esistenza di tale stato. Alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per comprovare l'esistenza delle condizioni economiche previste dall'art. 70 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art86 · fonte su Normattiva