Art. 248
[1](Articoli 53 e 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863).
[2]Al R. Istituto orientale di Napoli sono estese le disposizioni di cui al Titolo I, sezione III, capo III del presente T. U., concernenti la Cassa scolastica e l'Opera universitaria. Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le modalita' di cui all'art. 154. Gli studenti di cittadinanza italiana appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, alle condizioni di cui all'art. 156.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva