Art. 89
[1]Esonero dal servizio militare
[2]((L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore. Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido di guerra di la categoria e di 2ª categoria su richiesta del genitore. I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio)).
Testo vigente dal 2 febbraio 1982, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva