Art. 89
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1979 al 2 febbraio 1982. Leggi il testo vigente →
[1]Esonero dal servizio militare
[2]L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare. Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1ª categoria e di 2ª categoria.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 2 febbraio 1982 · versione 0 su Normattiva