Art. 23

[1](Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi 1-5; R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1 e 2; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 2°, e legge 8 luglio 1929, n. 1224).

[2]Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato gia' riconosciuto a mente degli articoli 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090, e dei Regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 1933, N. 260)). Il riconoscimento sara', sentito il Consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del Ministro per le comunicazioni, che, nel caso di conferma, dovra' determinare l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312. Contro la pronunzia di revoca e' soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti al Tribunale superiore delle acque istituito col R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e secondo le norme stabilite anche col R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235. Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art23 · fonte su Normattiva