Art. 88
[1](R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 17).
[2]((Il prefetto ha facolta' di inviare un commissario:
- a)per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il Comune non vi provveda o non vi provveda adeguatamente nel termine all'uopo stabilito;
- b)per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine stabilito dalla prefettura)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti