Art. 93
[1](R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 4).
[2]Per il concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti di cui all'art. 45, saranno stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi sottoindicati, le somme a lato di ciascuno segnate:
[4]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 maggio 1940, n. 626
10La L. 21 maggio 1940, n. 626 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti stabiliti dall'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca e dall'art. 8 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1940-1941, le seguenti somme: Esercizio 1940-41......... L. 100.000 » 1941-42......... » 100.000 » 1942-43......... » 100.000 » 1943-44......... » 100.000 » 1944-45......... » 100.000 » 1945-46......... » 100.000 » 1946-47......... » 620.000 » 1947-48......... » 690.000 » 1948-49......... » 750.000 » 1949-50......... » 810.000 » 1950-51......... » 700.000 » 1951-52......... » 630.000 » 1952-53......... » 540.000 » 1953-54......... » 470.000 » 1954-55......... » 260.000 » 1955-56......... » 200.000 » 1956-57......... » 100.000 » 1957-58......... » 100.000".
L. 10 gennaio 1952, n. 16
14La L. 10 gennaio 1952, n. 16 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme: Esercizio 1951-52.................. L. 3.000.000 Esercizio 1952-53.................. L. 3.000.000 Esercizio 1953-54.................. L. 3.000.000 Esercizio 1954-55.................. L. 6.000.000 Esercizio 1955-56.................. L. 2.500.000 Esercizio 1956-57.................. L. 2.500.000".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti