Art. 27

[1]Testo unico-art. 27. (Liquidazione dell'assegno vitalizio)

[2]L'assegno vitalizio spettante al dipendente statale e' liquidato di ufficio. A tal fine l'amministrazione statale competente comunica al Fondo di previdenza l'avvenuta cessazione dal servizio per eta' o per infermita', senza diritto a pensione, e trasmette copia autentica dello stato di servizio del dipendente. E', altresi', liquidato d'ufficio l'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite e agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di servizio; l'amministrazione statale comunica al Fondo di previdenza l'avvenuto decesso e trasmette copia dello stato di servizio nonche' lo stato di famiglia del dipendente. Si osservano, per la parte applicabile alla liquidazione dell'assegno vitalizio, le disposizioni dell'art. 26, commi terzo e seguenti. Nei casi diversi da quello previsto dal terzo comma del presente articolo, l'assegno vitalizio e' liquidato su domanda degli aventi diritto. La domanda, se il dipendente e' deceduto in attivita' di servizio, e' presentata all'amministrazione statale, che la trasmette al Fondo di previdenza dopo averla debitamente istruita e documentata; in ogni altro caso, la domanda e' presentata direttamente all'amministrazione del Fondo di previdenza.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art27 · fonte su Normattiva