Art. 30

[1]Testo unico-art. 30. (Revoca, modifica o rettifica d'ufficio dei provvedimenti)

[2]I provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio quando:

  • a)vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
  • b)vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennita' di buonuscita o dell'assegno vitalizio;
  • c)siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;
  • d)il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi. Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento e' revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione; nei casi previsti dalle lettere c) e d) il termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti. Nel caso previsto dall'art. 26, comma sesto, il provvedimento e' revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'amministrazione statale.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art30 · fonte su Normattiva