Art. 207 — Revoca o modifica su domanda nuova
Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento puo' essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva