Art. 43
[1]Testo unico-art. 43. (Divieto di iscrizione)
[2]Le iscrizioni di categorie diverse da quelle indicate dagli articoli 39 e 40 non possono essere effettuate che per disposizione di legge.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva