Art. 39

[1]Testo unico-art. 39. (Categorie iscritte)

[2]Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti statali di cui all'art. 1, con le eccezioni stabilite dall'art. 2 e con la limitazione di cui al comma seguente. Sono iscritti al Fondo, per le sole prestazioni creditizie: i dipendenti civili non di ruolo dello Stato che abbiano optato per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi di essa; i dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; i dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art39 · fonte su Normattiva