Art. 45
[1]Testo unico-art. 45. (Diritti e facilitazioni fiscali)
[2]I diritti e le facilitazioni anche fiscali tuttora spettanti, in base alle norme vigenti, al soppresso Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono attribuiti al Fondo di previdenza e credito.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva