Art. 46

[1]Testo unico-art. 46. (Interessi sui prestiti)

[2]La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti e' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non puo' superare quella indicata dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera la base contributiva di cui all'art. 37, secondo comma.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art46 · fonte su Normattiva