Art. 12

[1]Compilazione del bilancio tecnico.

[2]Art. 8 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; artt. 66, 67 regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.

[3]Il bilancio tecnico della Cassa nazionale per la previdenza marinara deve essere compilato ogni quinquennio.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art12 · fonte su Normattiva