Art. 9
[1]Art. 38 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
[2]Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza compilera', il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
[3]Il regolamento determinera', i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti