Art. 17

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[1]Requisito della navigazione.

[2]Art. 14 regio decreto-legge 25 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456.

[3]Agli effetti del presente testo unico la navigazione deve essere a scopo professionale e deve essere effettiva. Il servizio prestato sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade dalle persone di cui al punto b) del precedente articolo e quello compiuto dai piloti di cui al punto e) dello stesso articolo sono computati, a tutti gli effetti del presente testo unico, per tre quinti della loro effettiva durata.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art17 · fonte su Normattiva