Art. 17
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[1]Requisito della navigazione.
[3]Agli effetti del presente testo unico la navigazione deve essere a scopo professionale e deve essere effettiva. Il servizio prestato sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade dalle persone di cui al punto b) del precedente articolo e quello compiuto dai piloti di cui al punto e) dello stesso articolo sono computati, a tutti gli effetti del presente testo unico, per tre quinti della loro effettiva durata.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva