Art. 17

[1]Requisito della navigazione.

[2]Art. 14 regio decreto-legge 25 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456.

[3]Agli effetti del presente testo unico la navigazione deve essere a scopo professionale e deve essere effettiva. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658)).

Testo vigente dal 1 settembre 1967, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art17 · fonte su Normattiva