Art. 26
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[1]Contributi per il riconoscimento del lavoro meccanico.
[3]I macchinisti navali possono ottenere, agli effetti delle prestazioni a carico della Cassa, il riconoscimento del lavorio valutato delle autorita' marittime per il conseguimento delle patenti di grado. Tale riconoscimento 6 effettuato in ragione dei tre quinti della durata del lavorio, previo versamento, nelle epoche e con le modalita' stabilite dalla Cassa, di un contributo, stabilito in base all'aliquota in vigore durante il periodo da riconoscere ed alla competenza media relativa agli allievi macchinisti. Il riconoscimento deve essere richiesto, a pena di decadenza entro tre anni dalla data del rilascio della patente.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva