Art. 34
[1]Riconoscimento dei periodi d'internamento.
[3]Fino al giorno del rimpatrio o della ripresa della navigazione il tempo trascorso dai marittimi nelle condizioni indicate nello art. 1 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e' considerato come effettiva navigazione. I benefici di cui al precedente comma non competono ai marittimi che abbiano abbandonato arbitrariamente la nave, non abbiano ottemperato alle disposizioni emanate dalle autorita' competenti o dall'armatore per il loro rimpatrio o siano incorsi nelle sanzioni di cui all'art. 17 del regio decreto 22 maggio 1912, n. 880.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva