Art. 36
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[1]Requisiti per il diritto a pensione.
[3]Hanno diritto a pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara:
- a)le persone che possono far valere almeno 20 anni di servizi utili e 60 anni di eta', se uomini, e 55, se donne. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione puo' essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di servizio utile, di cui 10 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione puo' essere liquidata a 55 anni;
- b)le persone che possano far valere 15 anni di servizi utili, di cui uno di effettiva navigazione o di effettiva contribuzione nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e 60 anni di eta', se uomini, e 55 se donne.
- c)le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualsiasi causa, qualunque sia la loro eta', purche' possano far valere almeno 20 anni di servizio utile oppure almeno 10 a condizione che in questo caso, abbiano compiuto almeno un anno di effettiva contribuzione nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o dichiarazione di invalidita' da parte delle Commissioni mediche, di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773;
- d)le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva