Art. 42
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[1]Esclusione della vedova dal diritto a pensione.
[3]La pensione di cui al precedente articolo non spetta alla vedova che alla morte dell'iscritto si trovi da lui legalmente separata per propria colpa e che non conti almeno due anni di matrimonio, se questo e' stato contratto dopo che l'iscritto abbia raggiunto l'eta' di 50 anni, a meno che non vi siano figli minorenni nati dal matrimonio o concepiti prima della morte dell'iscritto o che la morte sia dovuta ad infortunio in navigazione, nel qual caso si fa astrazione del termine di due anni. Perde il diritto alla pensione la vedova che passa a seconde nozze. Essa ha pero' diritto, all'atto del nuovo matrimonio, purche' non abbia superato l'eta' di 35 anni e non abbia orfani del precedente matrimonio aventi diritto a pensione, alla corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualita' della pensione sino a quel momento percepita.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva