Art. 45
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[1]Decorrenza della pensione,
[2]Art. 7 legge 25 luglio 1952, n. 915.
[3]La decorrenza della pensione per vecchiaia e' stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, la domanda e' presentata. La pensione per invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto viene dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediceli previste dagli articoli 4 e 15 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda. La pensione per il coniuge, gli orfani ed i genitori decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato, sempreche' da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'iscritto o del pensionato. In caso diverso la pensione decorre dalla data della domanda.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva