Art. 7

[1]Gestione ed indennita' per i membri del Comitato amministratore.

[2]Art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436.

[3]Ai componenti del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara non e' dovuto alcun compenso fisso. Ai membri dell'organo suddetto sara' corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verra' stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. Agli stessi e' dovuta altresi' una indennita' da stabilirsi, con le stesse modalita', a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in localita' diversa da quella dove ha sede l'istituto.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art7 · fonte su Normattiva