Art. 82

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Ripartizione dei contributi e dell'onere delle pensioni.

[2]Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.

[3]I contributi di cui all'art. 66 del presente testo unico sono devoluti per un trentesimo al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione speciale. Corrispondentemente e' posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate agli iscritti alla Gestione speciale, mentre il rimanente e' a carico del Fondo di ripartizione. Per gli iscritti alla Gestione speciale le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, la quota di contributo dovuta al Fondo di capitalizzazione e' trasferita da detto Fondo ai conti individuali previsti dall'art. 6 del decreto stesso.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art82 · fonte su Normattiva