Art. 82
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[1]Ripartizione dei contributi e dell'onere delle pensioni.
[2]Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.
[3]I contributi di cui all'art. 66 del presente testo unico sono devoluti per un trentesimo al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione speciale. Corrispondentemente e' posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate agli iscritti alla Gestione speciale, mentre il rimanente e' a carico del Fondo di ripartizione. Per gli iscritti alla Gestione speciale le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, la quota di contributo dovuta al Fondo di capitalizzazione e' trasferita da detto Fondo ai conti individuali previsti dall'art. 6 del decreto stesso.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva