Art. 86
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[1]Contributo straordinario dello Stato.
[3]In aggiunta al contributo di cui all'art. 23 del presente testo unico lo stato versera' alla Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo straordinario di L. 1.000.000.000, per gli esercizi finanziari 1962-1963 e 1963-64, relativi agli oneri derivanti alla Cassa stessa fino a tutto il 30 giugno 1959 dal riconoscimento dei servizi militari di cui al primo comma del citato articolo.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva