Art. 1
[1]TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[2]Art. 1.
[3](Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 1; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 46, terzo comma)
[4]Formule di promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato
[5]1. La promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
[6]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[7]PROMULGA la seguente legge:
[8]Testo della legge.
[9]La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
[10]2. La promulgazione delle leggi ordinarie previste dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data...... hanno approvato;
[11]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[12]PROMULGA la seguente legge:
[13]Testo della legge.
[14]La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
Testo vigente dal 29 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva