Art. 1

[1]TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[2]Art. 1.

[3](Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 1; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 46, terzo comma)

[4]Formule di promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato

[5]1. La promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[6]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[7]PROMULGA la seguente legge:

[8]Testo della legge.

[9]La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

[10]2. La promulgazione delle leggi ordinarie previste dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data...... hanno approvato;

[11]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[12]PROMULGA la seguente legge:

[13]Testo della legge.

[14]La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

Testo vigente dal 29 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092~art1 · fonte su Normattiva