Art. 15
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[2]I patroni che, omettendo di eseguire gl'incarichi eventualmente ricevuti, o eseguendoli senza la necessaria diligenza, compromettano il normale funzionamento dei servizi di assistenza, decadono dalla carica.
[3]La decadenza e' pronunziata dal Consiglio direttivo della Federazione su proposta del presidente.
Testo vigente dal 25 febbraio 1935 al 5 gennaio 1967 · versione 0 su Normattiva