Art. 15

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[1](Art. 12 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 9 R. decreto-legge 21 ottobre 1936, n. 1904 - Art. 10 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]I patroni che, omettendo di eseguire gl'incarichi eventualmente ricevuti, o eseguendoli senza la necessaria diligenza, compromettano il normale funzionamento dei servizi di assistenza, decadono dalla carica.

[3]La decadenza e' pronunziata dal Consiglio direttivo della Federazione su proposta del presidente.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935 al 5 gennaio 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art15 · fonte su Normattiva