Art. 16

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[1](Art. 13 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 10 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 11 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]Le funzioni del presidente, vice presidente e dei membri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, del presidente, del vice presidente e dei membri dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali, nonche' quelle dei presidenti e vice presidenti dei comitati di patronato e dei patroni e delle patronesse sono gratuite.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935 al 5 gennaio 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art16 · fonte su Normattiva