Art. 20
[1](Art. 18 legge 10 dicembre 1925, n. 2277).
[2]Agli effetti della vigilanza di cui al n. 2 dell'art. 13 del presente testo unico, allorche' una persona allevi o custodisca un fanciullo minore di quattordici anni, fuori dalla dimora dei genitori o del tutore, deve farne dichiarazione al locale Comitato di patronato, al quale deve inoltre dichiarare ogni suo cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fanciullo.
[3]Al Comitato medesimo gli istituti pubblici e privati di beneficenza e assistenza debbono comunicare l'elenco dei fanciulli in essi ricoverati e di quelli affidati a privati allevatori e notificare le eventuali dimissioni dei fanciulli medesimi.
[4]Gli allevatori e custodi e i presidenti degl'istituti di beneficenza e assistenza che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 500.
Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva