Art. 19

[1](Art. 17 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 Art. 14 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]Quando le autorita' di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al Comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo.

[3]Lo stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in istato di abbandono materiale o morale.

[4]Ai cittadini trasgressori e' applicabile la pena prevista nell'art. 593, primo comma, del Codice penale.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art19 · fonte su Normattiva