Art. 100T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74

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Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali e altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 26 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art100 · fonte su Normattiva