Art. 13
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Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione e' il Comune capoluogo del Collegio e' costituito, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.
Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 25 aprile 1976 · versione 0 su Normattiva