Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
'Referendum' abrogativo - Elezioni della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Assenza nella normativa di risulta di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza - Carenza riscontrabile già nella normativa vigente - Segnalazione al Parlamento dell'esigenza di considerare con attenzione gli inerenti aspetti problematici.
Con il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis , comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), i promotori vogliono restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il premio di maggioranza, al fine di una maggiore integrazione delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale. Il fatto che, nella normativa di risulta, sia assente l'indicazione di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza è carenza già riscontrabile nella normativa vigente, che non impone le coalizioni ma le rende solo possibili. Va, peraltro, segnalata al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi.
sentenza 15/2008massima n. 32085 Riguarda ancheart. 18-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.d.P.R. 361/1957art. 31 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 84 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 86 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
'Referendum' abrogativo - Elezioni della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Compatibilità con il principio di eguaglianza del voto e con la libertà di associarsi in partiti.
Il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis, comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), non è in contrasto con il principio costituzionale dell'eguaglianza del voto, che non si estende al risultato delle elezioni ma opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo, considerato che qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi. Il quesito non viola neppure l'art. 49 Cost. (nel senso che costringerebbe i partiti politici a confluire in liste uniche), posto che la libertà di associarsi in partiti politici trova nel momento elettorale un efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica, ma, ammesso il rapporto che il legislatore può stabilire tra partiti e liste elettorali, non ne segue l'identificazione tra gli uni e le altre, poiché le scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di sfruttare al massimo in proprio favore le potenzialità del sistema elettorale vigente, non influiscono sulla loro libertà e sulla loro possibilità di partecipare alla competizione. Il fine del referendum non è impedire o porre ostacoli alla presentazione di liste di partito, ma predisporre meccanismi premiali per favorire un più stringente processo di integrazione, e ciò non lede alcun principio costituzionale. - Sulla libertà di associarsi in partiti politici quale efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica v., citata, sentenza n. 49/1995.
sentenza 15/2008massima n. 32086 Riguarda ancheart. 18-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.d.P.R. 361/1957art. 31 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 84 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 86 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
'Referendum' abrogativo - Elezioni della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Quesito chiaro, univoco ed omogeneo in relazione al fine perseguito dai promotori - Autoapplicatività della normativa di risulta - Ammissibilità della richiesta.
Il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis , comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), è ammissibile. Infatti, si presenta chiaro, univoco ed omogeneo, in relazione al fine perseguito dai promotori di una maggiore integrazione delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale, restringendo alle sole liste singole la possibilità di ottenere il premio di maggioranza. Inoltre, la manipolazione prospettata non supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria riguardante una legge elettorale e non mira a sostituire la disciplina vigente con un'altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo. La normativa di risulta, infine, rispetta la condizione di autoapplicatività, essendo in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, poiché l'eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività del sistema elettorale. - Sui requisiti di omogeneità, univocità e chiarezza v., citata, sentenza n. 36/1997. - Sulla c.d. autoapplicatività v., citata, sentenza n. 13/1999. - Sulla eliminazione di frammenti lessicali, indispensabile opera di "cosmesi normativa", finalizzata alla pulitura del testo residuo v., citata, sentenza n. 26/1997. - V., altresì, citata sentenza n. 32/1993.
sentenza 15/2008massima n. 32087 Riguarda ancheart. 18-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.d.P.R. 361/1957art. 31 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 84 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 86 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
'Referendum' abrogativo - Elezioni della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Remota possibilità, in base alla normativa di risulta, che non venga assegnato il premio di maggioranza - Sussistenza anche in base alla legislazione vigente - Segnalazione di tale inconveniente all'attenzione del Parlamento e delle forze politiche.
Con il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis , comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), i promotori vogliono restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il premio di maggioranza, al fine di una maggiore integrazione delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale. Il fatto che l'eventuale presentazione di liste formate complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione potrebbe condurre, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazioni di seggi ed alla possibilità che il premio di maggioranza non venga assegnato è inconveniente ipotizzabile anche a legislazione invariata, salva l'applicabilità di norme di chiusura che non spetta alla Corte individuare. Si richiama, peraltro, l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche sull'inconveniente di cui sopra. - L'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla pubblicazione del decreto che la dichiara. Sul punto v., citata, sentenza n. 26/1981.
sentenza 15/2008massima n. 32088 Riguarda ancheart. 18-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.d.P.R. 361/1957art. 31 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 84 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 86 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.