Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 giugno 1957 al 21 agosto 1993. Leggi il testo vigente →
L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e' effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 21 agosto 1993 · versione 0 su Normattiva