Art. 3

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L'assegnazione del numero dei seggi ((alle singole circoscrizioni)), di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e' effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Testo vigente dal 21 agosto 1993 al 23 maggio 2015 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art3 · fonte su Normattiva