Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA IN BASE ALLA PREMESSA INTERPRETATIVA DEL GIUDICE 'A QUO' - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI DISATTENDERE TALE INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE SE LA STESSA NON RISULTI PALESEMENTE ARBITRARIA - FATTISPECIE.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'autonomia del giudizio 'a quo' preclude al giudice costituzionale di procedere a una nuova valutazione dei presupposti processuali e lo autorizza a disattendere la posizione del giudice rimettente sulla rilevanza soltanto quando quest'ultima dovesse risultare palesemente arbitraria ovvero basata su argomentazioni del tutto implausibili. (Nella specie, concernente la questione di legittimita' costituzionale delle previsioni relative all'ineleggibilita' alla Camera dei deputati dei consiglieri regionali, contenute nell'art. 7, primo comma, lett. a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (sulla quale v. massima B) sollevata in un giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, vertente sulla legittimita' del provvedimento di sospensione, da parte del Consiglio della Regione Toscana, della presa d'atto delle dimissioni, presentate in ossequio alla norma impugnata da un consigliere regionale, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata al riguardo dall'Avvocatura dello Stato, avendo ritenuto non implausibile l'assunto interpretativo addotto dal giudice rimettente a sostegno della rilevanza, secondo cui, la presa d'atto delle dimissioni essendo configurabile come atto recettizio delle dimissioni stesse, la illegittimita' di queste puo' comportare la illegittimita' di quella). - In termini v., fra le altre, S. nn. 238/1993, 163/1993, 103/1993, nonche' 436/1992.
ELEZIONI - INELEGGIBILITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI - MANCANZA DI RAGIONI GIUSTIFICATIVE DEL CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA ECCEZIONALITA' DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA NORMA ANCHE PER L'ELEZIONE AL SENATO - PERMANENZA, IN FORZA DI NORMA DELLA COSTITUZIONE, DELLA INCOMPATIBILITA' TRA LE SUDDETTE CARICHE - POSSIBILE PREVISIONE DELLA INELEGGIBILITA' A PARLAMENTARE NAZIONALE DEI PRESIDENTI DI GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI - AUSPICIO PER UNA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA.
La disposizione dell'art. 7 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, che dichiara non eleggibili alla Camera dei deputati i consiglieri regionali, imponendo agli stessi di cessare dalle funzioni almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato, entro sette giorni dalla pubblicazione del relativo decreto, e cio' non solo quando il consigliere regionale intenda candidarsi alla Camera in un collegio elettorale ricompreso nel territorio dove esercita il proprio mandato, ma anche nell'ipotesi di candidatura in altra parte del territorio nazionale, deve riconoscersi, di fronte agli artt. 3 e 51 Cost., oltre che incoerente con il sistema delle ineleggibilita' cosi' come legislativamente previsto, viziata da evidente irrazionalita'. I poteri (di iniziativa legislativa e di controllo politico) attribuiti individualmente ai consiglieri regionali - l'esercizio dei poteri collegiali non venendo al riguardo in considerazione - sono infatti privi di quei caratteri di decisivita' e di gestione attiva della cosa pubblica, essenziali al fine di configurare ragionevolmente il pericolo - che solo potrebbe giustificare la ineleggibilita' - che la carica pubblica possa essere utilizzata, attraverso 'captatio benevolentiae' o 'metus publicae potestatis', per acquisire illecitamente consensi elettorali. Pertanto, in mancanza, nel caso, di una rigorosa prova della indispensabilita' del limite alla eleggibilita' - come la giurisprudenza della Corte costantemente richiede in riferimento al fondamentale principio per cui la eleggibilita' e' la regola e la ineleggibilita' l'eccezione - l'art. 7, cit. va dichiarato illegittimo, divenendo di conseguenza non piu' applicabile non solo per l'elezione alla Camera dei deputati, ma anche - dato che, in base all'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, in tema di ineleggibilita' le leggi stabilite per la Camera valgono anche per il Senato - per l'elezione al Senato. Resta peraltro ferma, in forza dell'art. 122, secondo comma, Cost., la incompatibilita' tra le suddette cariche, mentre deve riconoscersi la possibilita' che il legislatore preveda l'ineleggibilita' a parlamentare nazionale del presidente della giunta regionale e degli assessori regionali, non potendo estendersi ad essi le considerazioni valide per i consiglieri regionali. Con l'auspicio che comunque la legislazione vigente in materia sia riformata in modo da superarne le incongruenze logiche e gli anacronismi. - Sui principi ribaditi nella sentenza in oggetto, v. sentt. nn. 46/1969, 235/1988, 1020/1988, 510/1989, 539/1990, 388/1991 e 310/1991; sulla norma impugnata, in questione prospettata pero' sotto altri profili, v. sent. n. 5/1978.
ELEZIONI - CONSIGLIERE REGIONALE - INELEGGIBILITA' A CAMERA E SENATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Secondo l'art. 51 Cost. l'eleggibilita` e` la norma, l'ineleggibilita` e` l'eccezione, e le cause di ineleggibilita` devono rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Peraltro il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita`, puo` stabilire, per categorie generali ed astratte, cause di ineleggibilita` volte ad assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare cosicche`, essendo a cio` finalizzata, non contrastano con il generale diritto di accedere alle cariche elettive, garantito dall'art. 51 Cost., le norme che sanciscono l'ineleggibilita` alla Camera e al Senato del consigliere regionale candidatosi in circoscrizioni elettorali comprese nell'ambito territoriale della Regione, (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, quarto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 2 della L. 27 febbraio 1958 n. 64, in riferimento all'art. 51 della Costituzione). - cfr. S.nn. 46/1969; 38/1971; 45/1977.
sentenza 5/1978massima n. 9388 Riguarda ancheart. 2 legge 64/1958
ELEZIONI - CONSIGLIERE REGIONALE - INELEGGIBILITA' A CAMERA E SENATO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Rientra nella discrezionalita` del legislatore la valutazione differenziata delle funzioni elettive e la conseguente determinazione in relazione a ciascuna di esse, di cause di ineleggibilita` o incompatibilita`, in ragione della diversa possibilita` di un'indebita influenza sull'elettorato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, quarto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 2 della L. 27 febbraio 1958 n. 64, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che dette norme implichino un trattamento ingiustificatamente deteriore per i consiglieri regionali rispetto a soggetti che ricoprono altre cariche elettive).
sentenza 5/1978massima n. 9389 Riguarda ancheart. 2 legge 64/1958
ELEZIONI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - MOMENTO DELLA CESSAZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITE.
Come si rileva da un raffronto tra le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, all'art. 6 del D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, all'art. 12 della legge regionale T.A.A. 20 agosto 1952, n. 24 ed all'art. 8 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, rispettivamente in materia di elezioni della Camera dei deputati e dei Consigli regionali della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' variamente determinare, purche' secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di inelegibilita' derivante dalla appartenenza ad uffici incompatibili con la posizione di candidato, ma in nessun caso tale data puo' essere successiva a quella prescritta per l'accettazione della candidatura, che rappresenta il primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo: ond'e' che, in mancanza di apposite disposizioni, e' questo il momento cui deve farsi riferimento.
Riguarda ancheart. 8 legge 3/1964art. 6 d.P.R. 1462/1948