Art. 7T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2

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Non sono eleggibili:

  • a)i deputati regionali o consiglieri regionali;
  • b)i presidenti delle Giunte provinciali;
  • c)i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
  • d)il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
  • e)i capi di Gabinetto dei Ministri;
  • f)il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, ((i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche));
  • g)i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
  • h)gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni ((e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa)). L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla ((data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)).

Testo vigente dal 10 settembre 1991 al 5 agosto 1993 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art7 · fonte su Normattiva