Art. 74
[2]Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e' redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti ((...)) delle liste presenti. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste ((...))) e delle decisioni del presidente, nonche' delle firme e dei sigilli. Il verbale e' atto pubblico.
Testo vigente dal 31 dicembre 2005, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva