Art. 92 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10, comma 1°
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L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:
- 1)alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;
- 2)la candidatura dev'essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e non piu' di 200 elettori del Collegio;
- 3)la' dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;
- 4)la votazione avviene con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, la quale contiene il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella G allegata al presente testo unico. L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.
Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 25 aprile 1976 · versione 0 su Normattiva