Art. 93
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Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 23 maggio 2015 · versione 0 su Normattiva