Art. 93

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Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ((Ufficio centrale circoscrizionale)). 42 ((L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

  • a)effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
  • b)somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
  • c)determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi e' collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle liste alle quali e' collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio nonche' i seggi provvisoriamente assegnati con le modalita' di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio e' la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale)). 42 E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi ((, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3))). 42 In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 2015, n. 52

42

con decorrenza dal 1 luglio 2016

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo vigente dal 23 maggio 2015 al 12 novembre 2017 · versione 47 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art93 · fonte su Normattiva