Art. 32
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[2]Per riscontrare la regolarita' nei riguardi tecnici, nonche' la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilita' nei rapporti del bilancio, dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha rispettivamente due revisori tecnici e due revisori dei conti, che controfirmano gli atti presentati dal Comitato.
[3]Sono revisori tecnici: il funzionario del Corpo del Genio civile di grado non inferiore al 5°, ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3.
[4]Dei due revisori dei conti uno e' scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del Comitato e l'altro e' l'Intendente di finanza di Genova.
[5]Nel caso di conflitto fra i revisori ed il Comitato la risoluzione di ogni contestazione e' rimessa all'assemblea del Consorzio.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 21 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva